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La Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Campania che non consente al presidente della giunta uscente di candidarsi per un terzo mandato, subito dopo averne già svolti due consecutivi. I giudici costituzionali si sono pronunciati sul ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio.
De Luca: “La Consulta ha accolto una tesi strampalata”
“Straordinaria performance giuridica dell’Alta Corte”: è il titolo del comunicato della Regione Campania sulla sentenza della Consulta. “Accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti”, scrive il governatore nella nota. “La buona notizia è che ci sarà molto lavoro per gli imbianchini. Si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti”, aggiunge.
Cosa dice la legge campana sul terzo mandato
L’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024 prevede che “non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi”. La Corte Costituzionale ha tuttavia ricordato che “il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Perché la legge sul terzo mandato è incostituzionale
Secondo la Consulta, “il legislatore campano ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo posto dal legislatore statale”. Una condotta che ha violato l’articolo 122 della Costituzione, “che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare le ipotesi di ineleggibilità del presidente della giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”. Il divieto del terzo mandato consecutivo opera, infatti, “per tutte le Regioni ordinarie, dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del presidente della giunta”.